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Regolamentazione Discipline Olistiche in Italia

Aggiornamento: 5 gen

PREFERISCI UNA VERITA' SCOMODA O UNA BUGIA RASSICURANTE?


NON ESISTONO SCUOLE, CORSI O TITOLI RICONOSCIURI DALLO STATO PER LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' IN MATERIA DI NATUROPATIA, COUNSELING E "DISCIPLINE OLISTICHE" IN GENERALE in mancanza di regolamentazione nazionale.


Detto questo, assodata questa verità incontestabile, ogni scuola può definire liberamente la validità del proprio insegnamento e fissare criteri e norme private per il suo svolgimento, ma perfettamente legittime, purché non vengano pubblicizzate come vincolanti e aventi valore legale.


NON ESISTONO LEGGI, REGOLAMENTI NAZIONALI O EUROPEI I QUALI REGOLAMENTINO LEGALMENTE L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI NATUROPATI, COUNSELOR E "OPERATORI OLISTICI" IN GENERALE E CHE ABILITINO LEGALMENTE ALL'ESERCIZIO DI QUESTE ATTIVITA' (naturalmente, il fatto che la legge non preveda la regolamentazione legale di una professione non significa che essa sia vietata, purché, come la nostra scuola insegna, essa sia svolta nel rispetto della legge, della normativa fiscale e delle competenze di altre professioni, specialmente quelle sanitarie.


Inoltre, esercitare le Discipline Olistiche a scopo diagnostico-terapeutico da Operatori Olistici non medici o terapeuti rientra nell'abuso di professione medica.


NON ESISTE L'ABILITAZIONE ALLA PRATICA PROFESSIONALE FORNITA DA LEGGI REGIONALI (l'abilitazione alla pratica di una nuova professione può essere concessa solo dallo Stato con una legge statale e non regionale: ogni affermazione contraria in questo senso configura un reato).


NON ESISTE ALCUN DIVIETO DI ESERCITARE LE PROFESSIONI PREVISTE DALLE DUE REGIONI CHE ANCORA TENGONO IN PIEDI UNA LEGGE SULLE DISCIPLINE BIONATURALI (TOTALMENTE PRIVA DI VALIDITÀ DI ABILITAZIONE), ED E' FALSO AFFERMARE CHE COLORO CHE NON SIANO ISCRITTI AL REGISTRO (PRIVO DI VALIDITÀ ABILITANTE E NON VINCOLANTE) NON POSSANO ESERCITARLE LEGALMENTE.


Come le stesse leggi regionali sono costrette a dichiarare : “L’iscrizione nel registro non costituisce comunque condizione necessaria per l’esercizio dell’attività sul territorio regionale da parte degli operatori” (art. 2, comma 3 Legge Regionale Lombarda del 1 febbraio 2005 n. 2 (“Norme in materia di discipline bionaturali”).


Affermare di essere dotati di titoli, qualifiche, autorizzazioni o abilitazioni in forza di una legge regionale, le quali permetterebbero lo svolgimento legittimo dell'attività solo a chi le possiede, è un reato.


NON ESISTE ABILITAZIONE O VALIDITÀ LEGALE PER L'ESERCIZIO DI PROFESSIONI A NORMA DELLA LEGGE N° 4 DEL 2013 (la legge istituisce un Registro avente solo valore di raccolta di dati e non vincolante, privo di validità ai fini dell'abitazione all'esercizio di qualsiasi attività, e non regolamenta nessuna professione).


NON ESISTE L'ALBO DEI NUTRIZIONISTI, NE' LA PROFESSIONE DI NUTRIZIONISTA (il termine è generico e si riferisce a chiunque si occupi di nutrizione, in realtà la qualifica prevista dalla legge è quella di dietista; l'albo dei biologi nutrizionisti è l'albo dei biologi ai quali essi stessi, in maniera autoreferenziale, hanno aggiunto la qualifica di nutrizionisti).


NON ESISTE NESSUN OBBLIGO DI ESSERE ISCRITTI A UNA ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA E TANTOMENO CHE QUESTA SIA ISCRITTA NEL REGISTRO DI CUI ALLA LEGGE N° 4 DEL 2013 PER POTER SVOLGERE LEGITTIMAMENTE QUALSIASI ATTIVITÀ PROFESSIONALE, NEL RISPETTO DELLE COMPETENZE DI ALTRE CATEGORIE PROFESSIONALI.


NON ESISTE ALCUN OBBLIGO DI ADERIRE ALLA NORMATIVA "UNI" PER POTER SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITÀ PROFESSIONALE (la norma UNI, nonostante la denominazione ingannevole, non è una norma di legge, poiché la certificazione ha carattere privato e non abilita all'esercizio di nessuna professione, né impedisce a chi ne è privo di svolgere in piena legittimità la stessa attività professionale).


NON ESISTONO SCUOLE CHE RILASCIANO TITOLI RICONOSCIUTI IN QUESTO SETTORE, poiché non esistono titoli riconosciuti, ma solo titoli aventi valore legale in forza di una legge che regolamenti la relativa attività professionale.


Ma nessuna legge regolamenta un attività professionale in materia di Naturopatia, Counseling o Discipline Olistiche e non esisterà mai!


Quello che può accadere è solo che venga istituita una apposita facoltà universitaria riconosciuta dal MIUR per l'insegnamento di queste materie, ma si tratta di un'ipotesi molto lontana e mai presa seriamente in considerazione.


NON ESISTE ALCUN OBBLIGO DI ISCRIVERSI O DI RINNOVARE LA PROPRIA ISCRIZIONE A UN'ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA (erroneamente detta Albo, poiché gli albi sono istituiti dallo Stato), O A UN ISTITUTO DI FORMAZIONE PRIVATO PER POTER SVOLGERE

LEGITTIMAMENTE LA PROPRIA ATTIVITÀ OLISTICA.


NON ESISTONO SCUOLE CHE VALGANO PIÙ DI ALTRE PERCHÈ RICONOSCIUTE DA QUALCHE ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA PRIVATA ALLA QUALE "CONVIENE" ISCRIVERSI PER POTER ESERCITARE LEGALMENTE, (le associazioni in questione operano da decenni raccogliendo il denaro degli sprovveduti che rinnovano l'iscrizione ogni anno credendo di far parte di una associazione che garantisce la loro abilitazione e legittimità della pratica professionale; tutto falso naturalmente, ma molto redditizio per queste organizzazioni, che infatti insistono nel pubblicizzarsi in maniera ingannevole).

NON ESISTE ALCUNA ASSOCIAZIONE, NÈ IN ITALIA, NÈ ALL'ESTERO, LA QUALE AUTORIZZI O ABILITI IN ALCUN MODO ALL'ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE IN AMBITO NATUROPATICO, DI COUNSELING O DI DISCIPLINE OLISTICHE.


AFFERMARE CHE SIA OBBLIGATORIO PER LEGGE ADERIRE A UN'ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA PER POTER ESERCITARE A NORMA DI LEGGE È FALSO.


NESSUNA SCUOLA PUÒ QUALIFICARSI COME ABILITATA A RILASCIARE TITOLI "A NORMA O IN LINEA CON LA LEGGE N° 4 DEL 2013": l'affermazione è falsa e ingannevole perché non esiste alcun obbligo di uniformarsi alla legge in questione, specialmente perché questa legge non stabilisce nessuna norma di regolamentazione delle attività professionali.


NESSUNO PUÒ PUBBLICIZZARSI COME PROFESSIONISTA A NORMA DELLA LEGGE N° 4 DEL 2013 SULLE PROFESSIONI NON ORGANIZZATE IN ALBI, semplicemente perché non esiste alcuna norma della legge in questione cui uniformarsi: la legge del 2013 non autorizza e non abilita nessuno allo svolgimento di una professione, ma si limita a istituire un registro non vincolante.


E' ASSOLUTAMENTE FALSA L'AFFERMAZIONE DI UNA SCUOLA CHE INDUCE A SEGUIRE I SUOI CORSI SULLA BASE DELLA SEGUENTE AFFERMAZIONE: "CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE N.4/2013 poiché non esiste nessun obbligo di questo tipo e affermare il contrario è un reato.


Naturalmente, le fake news di cui sopra sono state ideate e diffuse al solo scopo di raccogliere denaro in maniera facile approfittando del fatto che quasi tutti coloro che intendono iniziare a svolgere una attività in questo settore non ne conoscono la complessità, non sanno che esso è privo di regolamentazione e quindi in balia di chi le spara più grosse.


Dal 2012 cerchiamo di informare su come stanno i fatti e nessuno ha mai potuto contestare le nostre affermazioni, semplicemente perché sono vere, incontestabili e verificate da studi legali e fiscali.


Quindi, invitiamo coloro che siano stati vittime di queste fake news e che non riescono a credere di essere stati ingannati e truffati, a rivolgersi a coloro che sono responsabili di questa situazione.


Anzi, in ambito, mettiamo a disposizione del pubblico, gratuitamente, il nostro Servizio Clienti a tutela dei consumatori per orientare dettagliatamente il cittadino su come scegliere un percorso di formazione in Discipline Olistiche evitando fake news, truffe e inganni.


Chiunque può contattarci al numero di telefono 3332828553 scrivendoci prima un messaggio su WhatsApp, restiamo, come sempre, a disposizione per qualsiasi chiarimento, pur sapendo che le vittime di truffe e inganni non amano uscire allo scoperto a dichiarare di aver fatto la figura degli sprovveduti.


C'è sempre tempo, tuttavia, per riconoscere i propri errori e la propria ingenuità, e aiutare altri a non cadere in queste trappole.


I nostri Percorsi formativi sono tra i migliori in circolazione, ad un prezzo davvero onesto e rilasciano Certificati validi per l'esercizio delle professioni olistiche nella massima trasparenza e onestà intellettuale.



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